Statuto Albertino 1848
Del Senato Art. 33. - Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re,
in
numero non limitato, aventi l'età, di quarant'anni compiuti, e scelti
nelle
categorie seguenti:
1° Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato; 2° Il Presidente della Camera
dei
Deputati; 3° I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio; 4° I
Ministri di Stato;
5° I Ministri Segretarii di Stato; 6° Gli Ambasciatori; 7°
Gli Inviati straordinarii, dopo tre anni
di tali funzioni; 8° I Primi
Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;
9° I Primi Presidenti dei Magistrati d'appello; 10° L'Avvocato Generale presso
il Magistrato
di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di
funzioni; 11° I Presidenti di Classe
dei Magistrati di appello, dopo tre anni
di funzioni; 12° I Consiglieri del Magistrato di Cassazione
e della Camera dei
Conti, dopo cinque anni di funzioni; 13° Gli Avvocati Generali o Fiscali
Generali
presso i Magistrati d'appello, dopo cinque anni di funzioni; 14° Gli
Uffiziali Generali di terra e di mare.
Tuttavia i Maggiori Generali e i
Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;
15° I
Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni; 16° I Membri dei Consigli
di Divisione,
dopo tre elezioni alla loro presidenza; 17° Gli Intendenti
Generali, dopo sette anni di esercizio;
18° I membri della Regia Accademia
delle Scienze, dopo sette anni di nomina; 19° I Membri ordinarii
del Consiglio
superiore d'Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio; 20° Coloro che
con servizi
o meriti eminenti avranno illustrata la Patria; 21° Le persone, che
da tre anni pagano tremila lire
d'imposizione diretta in ragione de' loro beni,
o della loro industria.
In
breve, lo Statuto del 1848 prevede un Senato di nominati,
ma tra persone con alte
esperienze di servizio pubblico.
Nessuna possibilità di accesso agli evasori!
E diventa, per forza di regole, espressione di
una “casta”
(absit
iniuria verbis).
Costituzione del 1948
Art.
57. Il Senato della Repubblica e` eletto a base regionale, salvi i seggi
assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi
e` di
trecentoquindici, sei dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.
In
breve, la Costituzione del 1948 prevede un Senato eletto dal popolo
a
suffragio universale, ma con senatori di almeno 40 anni.
E diventa, per forza
di regole, espressione di
comunità regionali.
Riforma 2016
Art 57.
Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori
rappresentativi
delle istituzioni territoriali e da cinque senatori
che possono essere nominati
dal Presidente della Repubblica.
I Consigli regionali e i Consigli delle
Province autonome di Trento
e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i
senatori
fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno,
fra i
sindaci dei comuni dei rispettivi territori.
In
breve, la Riforma del 2016 prevede un Senato di “scelti/eletti/nominati”
(ancora da
definire), tra Consiglieri Regionali e Sindaci
senza più vincoli dell’età. E diventa, per forza di regole,
espressione di una “casta” locale (absit iniuria verbis?).
Compariamo: lo
Statuto del 1848 prevede un Senato di nominati
tra determinate categorie.
La
Costituzione del 1948 prevede un Senato di eletti dal popolo a suffragio
universale tra tutte le persone di almeno 40 anni.
La
riforma del 2016 prevede un senato di “scelti/eletti/nominati”
tra due
determinate categorie: consiglieri regionale e sindaci.
Forse è onesto, per restare moderni, preferire il profondo respiro
democratico della Costituzione del 1948.
O no?
Severo Laleo
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