domenica 13 novembre 2016

La riforma costituzionale, una scelta politica e culturale passatista per bloccare/superare la Costituzione dell’Antifascismo



Statuto Albertino 1848
Del Senato Art. 33. - Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re,
in numero non limitato, aventi l'età, di quarant'anni compiuti, e scelti 
nelle categorie seguenti: 1° Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato; 2° Il Presidente della Camera 
dei Deputati; 3° I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio; 4° I Ministri di Stato; 
5° I Ministri Segretarii di Stato; 6° Gli Ambasciatori; 7° Gli Inviati straordinarii, dopo tre anni 
di tali funzioni; 8° I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;
 9° I Primi Presidenti dei Magistrati d'appello; 10° L'Avvocato Generale presso il Magistrato 
di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni; 11° I Presidenti di Classe 
dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni; 12° I Consiglieri del Magistrato di Cassazione 
e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni; 13° Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali 
presso i Magistrati d'appello, dopo cinque anni di funzioni; 14° Gli Uffiziali Generali di terra e di mare. 
Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività; 
15° I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni; 16° I Membri dei Consigli di Divisione, 
dopo tre elezioni alla loro presidenza; 17° Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio; 
18° I membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina; 19° I Membri ordinarii 
del Consiglio superiore d'Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio; 20° Coloro che con servizi 
o meriti eminenti avranno illustrata la Patria; 21° Le persone, che da tre anni pagano tremila lire 
d'imposizione diretta in ragione de' loro beni, o della loro industria.

In breve, lo Statuto del 1848 prevede un Senato di nominati, 
ma tra persone con alte esperienze di servizio pubblico.
Nessuna possibilità di accesso agli evasori!
E diventa, per forza di regole, espressione di  una “casta”
(absit iniuria verbis).

Costituzione del 1948
Art. 57. Il Senato della Repubblica e` eletto a base regionale, salvi i seggi 
assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi 
e` di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

In breve, la Costituzione del 1948 prevede un Senato eletto dal popolo 
a suffragio universale, ma con senatori di almeno 40 anni. 
E diventa, per forza di regole, espressione di comunità regionali.

Riforma 2016
Art 57. Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori 
rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori 
che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. 
I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento 
e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori 
fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, 
fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

In breve, la Riforma del 2016 prevede un Senato di “scelti/eletti/nominati” 
(ancora da definire), tra Consiglieri Regionali e Sindaci 
senza più vincoli dell’età. E diventa, per forza di regole, 
espressione di  una “casta” locale (absit iniuria verbis?).

Compariamo: lo Statuto del 1848 prevede un Senato di nominati 
tra determinate categorie.
La Costituzione del 1948 prevede un Senato di eletti dal popolo a suffragio 
universale tra tutte le persone di almeno 40 anni.
La riforma del 2016 prevede un senato di “scelti/eletti/nominati” 
tra due determinate categorie: consiglieri regionale e sindaci. 

Forse è onesto, per restare moderni, preferire il profondo respiro
democratico della Costituzione del 1948.

O no?
Severo Laleo


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